STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI BELLUNO
Art. 1 E’ costituita in Belluno tra gli avvocati iscritti nell’Albo professionale di Belluno ed i praticanti iscritti nel Registro Speciale dell’Albo stesso, la Camera Penale Bellunese, Odorico Larese, libera associazione di categoria in adesione alle norme di cui al D.Ls. 04.12.97 n.460.
Essa ha sede presso lo studio del Presidente pro tempore.
FINALITA’
Art. 2. Oggetto
La Camera Penale si prefigge:
- Di rinsaldare i vincoli di solidarietà e di colleganza professionale, favorendo l’attività del difensore penale anche con la istituzione e/o gestione degli opportuni servizi atti a facilitare l’esercizio della professione;
- Di vigilare affinché venga sempre tutelato l’esercizio del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione;
- Di promuovere e sviluppare il senso della deontologia;
- Di assistere i Colleghi e di tutelare il loro prestigio, in ogni sede;
- Di tenere contatti con le Autorità Giudiziarie al fine di favorire la collaborazione fra Magistrati ed Avvocati per il miglior assolvimento delle reciproche funzioni;
- Di promuovere iniziative per l’aggiornamento e la preparazione professionale dei soci;
- Di assistere i giovani Colleghi nella preparazione all’esercizio dell’attività professionale promuovendo le opportune iniziative;
- Di promuovere e/o mantenere contatti con le altre Camere Penali, con l’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane, con l’Unione Triveneta delle Camere Penali e con le altre Associazioni Forensi;
- Di mantenere i rapporti di colleganza e collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno, mediante proposte ed iniziative nell’interesse dei Soci e della Classe forense;
L’associazione non ha fini di lucro.
Art. 3. Adesioni e contribuzioni
La Camera Penale Bellunese può aderire ad Associazioni Giuridiche e Forensi Nazionali ed Internazionali.
La Camera Penale Bellunese può ricevere contributi, donazioni ed eredità.
ISCRIZIONE, APPARTENENZA E CESSAZIONE DA SOCIO
Art. 4. L’iscrizione
Alla Camera penale Bellunese possono aderire gli Avvocati iscritti nell’Albo Professionale di Belluno ed i Praticanti iscritti nel Registro Speciale dell’Albo stesso.
Art. 5. Le quote associative
Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e saranno diversificate per gli Avvocati a seconda dell’anzianità di servizio decorrente dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati e per i Praticanti.
Tutti i soci indistintamente, se in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno il diritto di partecipare a tutte le attività della Associazione e di usufruire degli eventuali servizi prestati dalla Camera Penale Bellunese.
Il contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
Il Consiglio Direttivo potrà proporre contributi straordinari in occasione di particolari iniziative.
Degli eventuali servizi prestati dalla Camera Penale Bellunese potranno usufruire anche gli iscritti ad altre Camere Penali aderenti all’Unione delle Camere Penali Italiane.
Art. 6. La cessazione da socio
Il Socio cessa di far parte della Camera Penale:
- con la presentazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno, intendendosi altrimenti tacitamente rinnovata l’adesione per l’anno successivo;
- con la radiazione per condotta in contrasto con gli scopi e finalità della Camera Penale o deontologicamente incompatibile con l’appartenenza alla stessa;
- con la radiazione o la cancellazione per motivi disciplinari dall’Albo degli Avvocati;
- con il mancato pagamento della quota sociale.
ORGANI
Art. 7. Gli organi
Sono organi della Camera Penale; l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri ed il Tesoriere.
Art. 8. L’assemblea
L’Assemblea è convocata, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria dal Presidente almeno due volte l’anno con avviso da comunicarsi agli iscritti almeno otto giorni prima e da affiggersi entro il medesimo termine presso la bacheca sita nei locali in uso al Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale di Belluno.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le due convocazioni possono avvenire anche nello stesso giorno, in ore successive.
Ciascun Socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe, ma ciascun socio non può esserne portatore per più di una.
In seduta straordinaria, l’Assemblea potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo oppure a richiesta di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale.
L’assemblea dei Soci:
- indica le linee programmatiche;
- delibera sulle questioni di straordinaria importanza ivi comprese le modifiche dello statuto ed approvazione/modifica di regolamenti ;
- elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- approva ogni anno, entro il mese di aprile, il rendiconto presentato dal Tesoriere.
Copia di detti atti è depositata presso lo studio del Tesoriere che, a semplice richiesta di uno dei soci, dovrà consegnare copia.
Art. 9. Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria fra tutti i soci della Camera Penale Bellunese.
Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, un Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere.
Delibera a maggioranza ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
- attua le finalità dello Statuto e le indicazioni dell’Assemblea;
- può nominare un Presidente Onorario;
- può nominare Commissioni per svolgere particolari funzioni;
- può compilare norme e regolamenti interni che, previa ratifica dell’Assemblea, comunicati ai Soci, avranno efficacia vincolante;
- esercita le funzioni previste dall’articolo 5 in materia di quote e contributi;
- esamina ed approva il rendiconto finanziario predisposto dal Tesoriere e lo presenta all’Assemblea per l’approvazione entro il mese di marzo di ogni anno;
- esercita l’azione disciplinare.
Art. 10. Il Presidente
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla elezione di quest’ultimo.
Rappresenta all’esterno la Camera Penale e viene coadiuvato dal Vice Presidente anch’esso espresso dal Consiglio Direttivo.
Art. 11. Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri:
- delibera a maggioranza di voti;
- giudica, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto degli atti compiuti dagli Organi della Camera Penale;
- decide su ogni ricorso del Socio anche avverso i provvedimenti disciplinari del Consiglio.
Art. 12. Le incompatibilità
La carica di Presidente della Camera Penale e la qualità di componente del Consiglio Direttivo, sono incompatibili con:
- la carica di Presidente e di Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
- la carica di componente del Consiglio Nazionale Forense;
- la carica di componente dell’Organismo unitario dell’avvocatura e, comunque, di dirigente delle associazioni forensi;
- la carica di magistrato onorario.
Art. 13. Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato da Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Ad esso spettano tutte le incombenze connesse alla amministrazione della Associazione.
In particolare dirige i dipendenti, regola i servizi e cura tutta la parte amministrativa contabile dell’attività della Camera, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo cui riferisce su ogni questione inerente.
Gestisce il conto corrente ove vengono depositati i fondi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può designare un suo sostituto che, in caso di impedimento del Tesoriere, possa attendere a tutti gli incombenti di quest’ultimo, finché ne permane l’impedimento.
Il Tesoriere deve altresì presentare al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri, entro il mese di febbraio di ogni anno, un rendiconto economico-finanziario di tutte le attività della Associazione.
Art. 14. Il Patrimonio
Il Patrimonio della Associazione è formato:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione.
- Dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche.
- Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.
- Da eventuali entrate per servizi prestata dall’associazione.
Eventuali utili o avanzi di gestioni non potranno mai essere distribuiti ai soci e, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio dell’Associazione verrà devoluto all’Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane.
Art. 15. Integrazione o sostituzione dei Consiglieri
La diminuzione per qualunque ragione del numero dei Consiglieri facenti parte del Direttivo comporterà nuove elezioni, per l’integrazione del Consiglio, soltanto se il numero dei Consiglieri rimasti in carica risulterà inferiore a 5 (cinque).
Diversamente, il Consiglio Direttivo rimasto in carica continuerà ad operare e, in ipotesi di parità nelle deliberazioni, con attribuzione al Presidente di due voti per il raggiungimento della maggioranza.